Requisiti

Essere residente nel Comune (almeno uno dei due coniugi) o aver contratto matrimonio (civile o religioso con effetti civili) nel Comune o aver contratto matrimonio all'estero e fatto trascrivere l'atto di matrimonio presso lo Stato Civile del Comune. Non essere genitori di figli (con riferimento solo a quelli della coppia che chiede la separazione/divorzio, v. nuove indicazioni come da Circ.del Ministero dell'Interno 6/2015 dd 24/04/2015) minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

Modalità di accesso

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della richiesta congiunta di accordo previsto dall’art. 12 del DL 133/2014, convertito con modificazioni della L. 162/2014. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati. Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio Stato civile per sottoscrivere l’accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni

Informazioni e Modulistica

Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della richiesta congiunta di accordo previsto dall’art. 12 del DL 133/2014, convertito con modificazioni della L. 162/2014.

Responsabile di procedimento

Responsabile di PO Area servizi generali

Normativa costitutiva

Legge 162 Anno 2014

Tipo di avvio

Istanza di parte - L'avvio del procedimento avviene con istanza di parte quando l'amministrazione viene sollecitata a procedere da un privato o da un'altra amministrazione

Titolari potere sostitutivo

Segretario Comunale